Approvati i criteri per la riforma della Bonifica
“Sono stati indubbiamente necessari un impegno continuo – sottolinea Anna Maria Martuccelli, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni - ed una costante opera di informazione indirizzata a diffondere la conoscenza dell'azione svolta dai Consorzi in settori fondamentali per lo sviluppo economico del Paese, nonché a far considerare gli elementi caratterizzanti l'istituto consortile e costituenti concreta applicazione del principio di sussidiarietà . Il dibattito, in sede tecnica fra lo Stato e le Regioni, è stato molto articolato e non poche sono state le difficoltà per il conseguimento di una linea comune. Si auspica quindi che il risultato conseguito possa consentire una serena evoluzione, in sede nazionale e regionale, della disciplina della bonifica e dei Consorzi.â€
“Il documento approvato – concludono i vertici dell’ANBI – è una tappa fondamentale nella gestione di un bene inimitabile, come il territorio italiano, il cui futuro, riaffermando il principio dell’autogoverno, è messo in capo alle sue genti; la salvaguardia idrogeologica, la gestione delle acque, l’equilibrio ambientale sono elementi indispensabili per qualsiasi ipotesi di sviluppo economico e sociale.â€
I principi fondamentali convenuti nel documento sono i seguenti:
ïƒ la delimitazione dei comprensori di bonifica deve essere effettuata con riferimento a confini idrografici ed idraulici, tenendo conto dell'esigenza di garantire dimensioni gestionali idonee ad assicurare funzionalità operativa, economicità di gestione e adeguata partecipazione da parte dei consorziati;
ïƒ su ogni comprensorio, le Regioni costituiscono un solo Consorzio di bonifica; possono anche prevedere che su più comprensori di bonifica venga costituito un unico Consorzio;
ïƒ il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale viene individuato quale strumento, che definisce le linee fondamentali dell'azione dei Consorzi sul territorio nonché le principali attività , opere ed interventi da realizzare. Il Piano viene proposto dal Consorzio di bonifica, competente per territorio ed approvato dalla Regione che ne definisce le linee guida;
ïƒ i Consorzi di bonifica vengono definiti persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, amministrati dai consorziati;
ïƒ viene confermato il principio, secondo il quale i componenti il Consiglio del Consorzio sono eletti dai consorziati contribuenti con un sistema di voto, che garantisce la partecipazione democratica mediante voto pro-capite per fasce di contribuenza;
ïƒ i compiti e le funzioni dei Consorzi di bonifica vengono individuati nella realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all’art. 166 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
ïƒ Ã¨ previsto altresì che ai Consorzi possano essere affidati, dalle leggi regionali, ulteriori compiti consistenti nella realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle sopraindicate e finalizzate alla difesa del suolo;
ïƒ ai Consorzi di bonifica possono inoltre essere assegnate, dalle Regioni, ulteriori attività , ivi comprese quelle dirette alla realizzazione di azioni volte a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque;
ïƒ il numero dei membri dei Consigli di Amministrazione dei Consorzi, aventi diritto a compensi per l’espletamento dell’incarico, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l’espletamento della carica. Resta affidata alla discrezionalità delle Regioni la scelta di una rappresentanza pubblica negli organi collegiali dei Consorzi;
ïƒ viene confermato il potere impositivo dei Consorzi, riconoscendosi espressamente che le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi, sono a carico dei proprietari consorziati, i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi. Il beneficio è riferito alle azioni di manutenzione, esercizio, sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili. Le spese sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili, che traggono beneficio secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori;
ïƒ per quanto riguarda i criteri relativi all'individuazione del beneficio, l'intesa contempla espressamente che è distinto in:
ï€beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto, dagli immobili situati nel comprensorio, dal complesso degli interventi per il mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere
ï€beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili, situati nel comprensorio, dal complesso di interventi volti al mantenimento dell’efficienza, nonchè della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzati a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, conservando comunque la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale
beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione, distribuzione di acque irrigue. E' previsto altresì che le Regioni possano definire ulteriori tipologie di benefici;
ïƒ si prevede espressamente che resti ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi e prevista dall’art. 166 D.Lgs. 152/2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale. I bilanci dei Consorzi dovranno essere elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità , trasparenza e veridicità ;
ïƒ Ã¨ espressamente contemplata la facoltà di accordi di programma, intese e convenzioni tra Consorzi di bonifica ed enti locali per la gestione di attività in comune e per la tutela dell'ambiente. E' anche contemplata la possibilità per i Consorzi di bonifica di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;
ïƒ Ã¨ confermato che alle Regioni competono le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi ed è altresì previsto che i Consorzi adottino provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno..
I principi sinteticamente esposti sono quindi le regole fondamentali convenute tra lo Stato e le Regioni per la disciplina dei Consorzi di bonifica e, perciò, rappresenteranno il quadro di riferimento costante per lo Stato e le Regioni.